Art. 328 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 328. Se, durante la decorrenza del termine di cui all’Articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’Articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’Articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’Articolo 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.


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