Articolo 313. Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.
Articolo così sostituito dall’Articolo 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.