Art. 313 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 313. Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

Articolo così sostituito dall’Articolo 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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