Art. 312 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 312. Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Articolo così sostituito dall’Articolo 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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