Articolo 310. L’estinzione del processo non estingue l’azione.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.