Art. 310 c.p.c. Codice di Procedura Civile

 

Articolo 310. L’estinzione del processo non estingue l’azione.

L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.


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