Art. 31 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 31. La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’Articolo 10 secondo comma.

Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.


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