Art. 295 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 295. Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Articolo così sostituito dall’Articolo 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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