Articolo 283. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.
Articolo così sostituito dall’Articolo 34, L. 26 novembre 1990, n. 353.