Art. 283 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 283. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.

Articolo così sostituito dall’Articolo 34, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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