Articolo 282. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Articolo così sostituito dall’Articolo 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Articolo 282. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Articolo così sostituito dall’Articolo 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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