Art. 270 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 270. La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.


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