Art. 267 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 267. Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

Articolo 268

Termine per l’intervento

L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Articolo così sostituito dall’Articolo 28, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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