Art. 26 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 26. Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’Articolo 21.

Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.


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