Articolo 247. Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.