Art. 227 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 227. L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.


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