Art. 220 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 220. Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire duemila e non superiore a lire quarantamila.


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