Art. 22 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 22. È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

1 relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2 relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3 relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purchè proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

4 contro l’esecutore testamentario, purchè proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 22"