Art. 21 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 21. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell’Articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.


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