Art. 207 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 207. Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.


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