Art. 199 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 199. Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.


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