Art. 185 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 185.  Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale 1.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Articolo 186. Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Articolo 186 bis. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

Articolo aggiunto dall’Articolo 20, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Articolo 186. Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’Articolo 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all’Articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’Articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’Articolo 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’Articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’Articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’Articolo 647.

L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Articolo aggiunto dall’Articolo 21, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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