Art. 180 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 180.  All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comme, dall’articolo 164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma 1.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’ultimo comma dell’articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio 1.

Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

° Rubrica così sostituita dall’Articolo 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

1 L’originario primo comma è stato sostituito con gli attuali primo e secondo comma dall’Articolo 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.


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