Art. 159 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 159. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.


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