Articolo 136. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall’ufficiale giudiziario 1.
1 Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 136"
Articolo 415
Articolo 202
Articolo 1966
Articolo 2656
Articolo 218
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

