Art. 133 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 133. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.


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