Art. 122 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 122. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.


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