Art. 709 c.p. Codice Penale

Articolo 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorita è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.


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