Art. 64 c.p. Codice Penale

Articolo 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.


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