Articolo 5. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Articolo così sostituito dall’Articolo 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.