Art. 5 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 5. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Articolo così sostituito dall’Articolo 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.

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