Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
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