Art. 12 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 12. Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso 1.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

1 Comma abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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