Art. 97 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all’articolo 76;

b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione.

2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato.

3. Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.

4. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.400. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.

9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 12.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.

11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Alla stessa sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.

12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.

13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’articolo 102.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


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