Art. 95 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

2. L’estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall’ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all’articolo 92.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l’intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

4. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 , e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.

5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.


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