Art. 90 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.


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