Art. 233 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 233. Norme transitorie relative al titolo I.

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’articolo 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1993, n.162.


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