Articolo 209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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