Art. 209 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 209. Prescrizione.

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


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