Articolo 205. Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall’articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l’opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.