Art. 203 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 203. Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all’articolo 214, comma 4.

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.


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