Art. 187 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 187. Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo , fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 186.

5. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.


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