Art. 173 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11 e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.


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