Articolo 139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
1. Il personale gi in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell’articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell’articolo 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità dell’intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall’autorità militare ai sensi dell’articolo 138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.