Art. 132 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all’Articolo 53, comma 2 del D.L. 30/08/1993, n.331 se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.


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