Art. 128 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 128. Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall’Articolo 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L’esito della visita medica è comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell’accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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