Art. 125 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 125. Validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.

2. La patente di guida delle categorie A, B, C e D speciali rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C e D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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