Art. 120 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.


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