Art. 112 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’articolo 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista dall’articolo 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 112"