Art. 111 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all’immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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