Articolo 79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
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