Articolo 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire quattro milioni.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.