Articolo 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a lire un milione.
Soggiace all’ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.