Art. 730 c.p. Codice Penale

Articolo 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a lire un milione.

Soggiace all’ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.


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