Art. 73 c.p. Codice Penale

Articolo 73. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o

pene pecuniarie della stessa specie. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo (1) .

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell’Articolo 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell’ergastolo.


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