Articolo 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunt. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”.